MINISTERO DELLA SANITÀ REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL DIETISTA ARTICOLO 1 1. È individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: Il dietista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione della politiche alimentari, nel rispetto della norma vigente. 2. Gli specifici atti di competenza sono: a) organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione; c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente; d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati; f) svolge attività didattico – educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione; 3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero – professionale. |