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MINISTERO DELLA SANITÀ
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL DIETISTA

ARTICOLO 1       
1. È individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: Il dietista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione della politiche alimentari, nel rispetto della norma vigente.
2. Gli specifici atti di competenza sono:
a) organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente;
d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;
f) svolge attività didattico – educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione;
3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero – professionale.